ASSENTEISMO FRAUDOLENTO E NUOVO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (D.LGS. 116/2016)

01.08.2016 11:20

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

 

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con l’articolo 17, “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ha dato vita alla c.d. Riforma MADIA

I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali (lett. s)), l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare.

Da tale disposizione è stato approvato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  s),  della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   licenziamento disciplinare”.

Innanzitutto è da evidenziare che il decreto legislativo 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, si applica alle amministrazioni pubbliche, intendendosi per tali (articolo 1, comma 2):

·         tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

·         le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

·         le istituzioni universitarie;

·          gli Istituti autonomi case popolari;

·         le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

·          tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

·          le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale;

·         l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

Per quanto qui di interesse, si evidenzia che il decreto legislativo 165/2001 si applica ai Comuni, loro consorzi e associazioni, e quindi anche agli operatori della Polizia Locale, dipendenti di Comuni, consorzi e associazioni, a seconda dei casi.

 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Come noto, gli articoli 55-bis, e seguenti, decreto legislativo 165/2001, sono stati introdotti con l’articolo 69, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Riforma Brunetta).

L’articolo 55-quater, in particolare, prescrive la regolamentazione del il c.d. licenziamento disciplinare.

La norma, anch’essa introdotta con il decreto legislativo 150/2009, nella sua versione originaria, composta da 3 commi, prevedeva che:

Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

 

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

 

La sanzione del licenziamento disciplinare si applica anche per i casi previsti dall’articolo 55-septies, decreto legislativo 150/2009. Si veda, al riguardo, il comma 4:

Art. 55-septies. Controlli sulle assenze

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

 

FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 non tocca i tre commi originari, ma aggiunge delle nuove disposizioni, andando a completare la procedura prevista per l’avvio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare finalizzato all’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare.

In particolare, secondo le nuove disposizioni (nuovo comma 1-bis, dell’articolo 55-quater), costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque  modalità fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi (colleghi, superiori, responsabili, dirigenti, ma anche altri soggetti, quali parenti, amici, conoscenti, ed altri),  per  far risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno l'amministrazione (truffa ai danni dello Stato: articolo 640, comma 2, num. 1), codice penale) presso la  quale  il  dipendente  presta  attività lavorativa circa il rispetto  dell'orario  di  lavoro  dello  stesso.

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

 

 

SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA

All’articolo 55-quater sono inoltre aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Nel caso di   falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (articolo 55-quater, comma 1, lettera a)), la falsa attestazione della  presenza  in servizio,  accertata  in  flagranza (si pensi, mediante le telecamere posizionate dalla polizia giudiziaria, a seguito di denuncia e successiva attività di P.G.)  ovvero  mediante  strumenti  di sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze, determina  l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all'assegno  alimentare  nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell'interessato.  

Mentre per il caso generale di procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis, decreto legislativo 150/2009, la sospensione cautelare è facoltativa ed è applicata discrezionalmente dalla P.A. in relazione a opportunità, durata e termine, nella nuova formulazione del comma 3-bis, dell’articolo 55-quater, l’applicazione della sospensione cautelare e obbligatoria e deve avvenire immediatamente.

La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui  il dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza. 

La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta salva  l'eventuale  responsabilità  del  dipendente  cui  essa   sia imputabile.

Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare  si procede anche  alla  contestuale  contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4. 

 

LA CONVOCAZIONE DEL DIPENDENTE

Il  dipendente  è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di almeno quindici giorni e  può  farsi  assistere  da  un  procuratore ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.  

Fino   alla   data dell'audizione, il dipendente convocato  può  inviare  una  memoria scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento, formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni. 

Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del  procedimento. 

Nel caso in cui il dipendente eccepisca un ulteriore grave, oggettivo e assoluto impedimento, la P.A. non può concedere un nuovo differimento del termine, e il procedimento prosegue.

 

L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla  ricezione,  da  parte  del dipendente, della  contestazione  dell'addebito. 

La violazione dei suddetti termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilità   del dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità della  sanzione  irrogata, purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4 (sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito, raddoppiati per la gravità della sanzione applicata).

 

DENUNCIA A PROCURA E CORTE DEI CONTI

Nei casi di  falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, trattandosi di fattispecie penale, l’Ufficio competente deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti territorialmente competenti: la denuncia  al  pubblico ministero (Procura della Repubblica) e la segnalazione alla competente procura  regionale  della Corte dei  conti  devono avvenire entro  quindici  giorni  dall'avvio  del procedimento disciplinare.

La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette  invito  a  dedurre  per  danno d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di licenziamento.

L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 (“Giudizi di responsabilità”) del  decreto-legge  15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, dalla legge  14 gennaio 1994, n.  19, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità  di  proroga. 

L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e comunque  l'eventuale  condanna  non  può  essere  inferiore  a  sei mensilità dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e spese di giustizia.

 

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE

Nei casi di   falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, per  i  dirigenti  che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti, l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data  notizia,  da  parte  dell'ufficio competente   per   il   procedimento   disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali reati.

 

 

ILLECITI DISCIPLINARI DAL 14 LUGLIO

Il decreto legislativo 116/2016 è entrato in vigore il 13 luglio. Le nuove disposizioni (articolo 3) si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente, e quindi dal 14 luglio 2016: per quelli commessi precedentemente si applicano le regole previste dall’articolo 55-bis.